Statuto della Caritas Diocesana
Natura
Art. 1 – La Caritas diocesana è l’organismo pastorale istituito dal Vescovo per promuovere, in collaborazione con altri organismi – e con particolare riguardo alle Parrocchie della Diocesi – , la testimonianza della carità nella Chiesa particolare in forme consone ai tempi e ai bisogni, nella prospettiva dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione a quanti sono afflitti dalle antiche e nuove povertà e con prevalente funzione pedagogica.
Compiti
Art. 2 – In conformità alla sua natura, la Caritas diocesana è chiamata a:
1. approfondire le motivazioni teologiche della diakonia della carità alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in sintonia con i progetti pastorali della Chiesa diocesana;
2. promuovere nella Chiesa di Castellaneta, con particolare riferimento alle Parrocchie, l’animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazione di difficoltà, incoraggiandone la traduzione in concreti interventi con carattere promozionale, di prevenzione e di contrasto al disagio e povertà;
3. promuovere le Caritas parrocchiali e sostenerne l’azione di ascolto, accoglienza e sostegno dei bisognosi e delle povertà del territorio, in collaborazione con i rispettivi Parroci e Consigli Pastorali Parrocchiali;
4. curare il coordinamento delle iniziative a scopo caritativo e assistenziale avviate dalle organizzazioni di ispirazione cristiana e presenti sul territorio locale o nazionale, nel rispetto della loro autonomia e nel riconoscimento del valore dei loro contributi;
5. organizzare, in collaborazione con la Caritas Italiana, e coordinare a livello diocesano interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;
6. in collaborazione con altri Uffici diocesani del Settore Carità (ossia l’Ufficio per la Pastorale Sanitaria, l’Ufficio per la Cooperazione Missionaria e i Migrantes, l’Ufficio della Pastorale sociale e del lavoro ed il Servizio per i Ministri Straordinari della comunione) promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità;
7. offrire la propria competenza alle organizzazioni di ispirazione cristiana per la formazione del personale sia volontario sia professionale impegnato nei servizi sociali pubblici e privati e nelle loro attività di promozione umana;
8. contribuire alla sensibilizzazione e all’educazione dell’opinione pubblica alla “mondialità”, con micro-realizzazioni e curando forme opportune di accoglienza e solidarietà con le famiglie, gli studenti e i lavoratori extracomunitari presenti nel territorio diocesano e con tutte le altre agenzie educative a servizio di ogni forma di disabilità o inabilità;
9. impegnarsi, eventualmente, collaborando con altri organismi e istituti, alla realizzazione di studi e ricerche sui bisogni presenti nel territorio diocesano allo scopo di conoscerne le cause, preparare piani d’intervento sia d’intervento sia preventivo e per stimolare l’azione propria delle istituzioni civili; ugualmente essa coopera alla promozione della pace e della non violenza oltre che il bene delle creature e della creazione, valorizzando, con progetti educativi, il servizio civile universale e il volontariato sociale.
Composizione
Art. 3 – La Caritas diocesana è composta dal Presidente, dal Direttore eventualmente coadiuvato da un Vice Direttore, dal Consiglio direttivo ed eventualmente da una Consulta Diocesana della carità.
Il Presidente
Art. 4 – Il naturale Presidente della Caritas diocesana è il Vescovo. Egli, infatti, presiede la carità nella Chiesa di cui è pastore e padre, segno di Cristo povero e servo. Come tale, il Vescovo sceglie personalmente e nomina il Direttore e l’eventuale Vice Direttore, come pure sceglie e nomina i membri del Consiglio Direttivo e della Consulta oltre a quelli già indicati nel presente Statuto.
Il Direttore
Art. 5 – Il Direttore è liberamente nominato dal Vescovo e dirige l’attività ordinaria della Caritas. Egli:
1. rappresenta la Caritas diocesana in tutte le sedi;
2. coordina l’attività della Caritas secondo le finalità statutarie e le deliberazioni della Consulta;
3. attua i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
4. conserva i collegamenti con gli altri Uffici e Servizi della Curia Vescovile.
Il Vice Direttore
Art. 6 – Al Direttore il Vescovo può aggiungere un Vice Direttore perché collabori strettamente con il Direttore e lo sostituisca in caso di assenza o d’impedimento. Egli svolge pure eventuali altri compiti affidatigli dal Vescovo.
Il Consiglio Direttivo
Art. 7 – Il Consiglio direttivo è l’organismo che stabilmente collabora con il Direttore per attuare i programmi e le attività della Caritas diocesana. Esso è composto dal Direttore, dal Vice Direttore quando c’è, e da alcuni responsabili di aree operative (come il volontariato, il settore immigrazione, le politiche sociali, il servizio civile, ecc.) nominati dal Vescovo su proposta del Direttore. Il Consiglio direttivo elabora i programmi delle attività della Caritas e dopo l’approvazione ne promuove e coordina le attuazioni. Esso si riunisce periodicamente su convocazione del Direttore.
La Consulta
Art. 8 – La Consulta è costituita dal Vescovo, dal Direttore e dal Vice Direttore, dai membri del Consiglio direttivo, dai Direttori degli altri Uffici diocesani del Settore Carità (ossia l’Ufficio per la Pastorale Sanitaria e l’Ufficio per la Cooperazione Missionaria e dei Migranti), dall’Economo diocesano, da un rappresentante per ogni Vicaria scelto dal Vescovo fra tre nominativi proposti al Vescovo dal Vicario Foraneo, da altri cinque membri scelti dal Vescovo (due presbiteri e tre fedeli laici scelti tra i componenti il Consiglio Pastorale Diocesano).
Attività della Consulta
Art. 9 – La Consulta è presieduta dal Vescovo ed è convocata in via ordinaria due volte l’anno. Essa ha i seguenti compiti:
1. delineare il programma e le attività della Caritas diocesana, verificandone l’attuazione;
2. verificare la validità pastorale delle opere già esistenti, collegate con la Caritas diocesana;
3. visionare e approvare i bilanci annui (preventivo e consuntivo).
Mezzi economici
Art. 10 – 1. La Caritas diocesana, per il proprio funzionamento e per le attività promozionali, si sostiene e finanzia da:
a) offerte e donazioni di enti e di persone specificatamente ricevute a questo scopo;
b) da una quota dell’importo complessivo delle offerte raccolte per la carità nelle parrocchie;
c) da quanto stabilito dal Vescovo derivante dalla quota 8 per 1000 CEI destinata alla carità;
d) altre attività ed iniziative approvate dalla Consulta.
2. Le offerte ricevute per un determinato fine non possono essere impiegate se non per il perseguimento del medesimo.
3. Le offerte straordinarie raccolte in occasione di pubbliche calamità sono interamente trasmesse alla Caritas Italiana, secondo le direttive della CEI.
4. Le risorse economiche della Caritas fanno capo all’Ente Diocesi e costituiscono un fondo speciale avente destinazione vincolata.
5. La gestione del fondo Caritas è curata dal Presidente nei limiti dello stato annuale di previsione debitamente approvato. Istituzione e gestione di opere
Art. 11 – La Caritas diocesana non gestisce direttamente opere permanenti, ma può promuoverne l’istituzione. In tal caso controlla queste opere e assicura che siano corrispondenti agli iniziali propositi e ne assicura il sostegno affinché siano eticamente valide, oltre che significative per il bene della collettività. Atti di straordinaria amministrazione
Art. 12 – Per gli atti di straordinaria amministrazione, relativi ad interventi caritatevoli o in riferimento alla gestione dell’ufficio e dei servizi ad esso annessi, si dovrà richiedere l’autorizzazione del Presidente, previa presentazione dell’istanza correttamente documentata.
Rapporti con le altre Caritas (nazionale e regionali)
Art. 13 – La Caritas diocesana opera in armonia con gli indirizzi generali della Caritas Italiana e in spirito di collaborazione con le altre Caritas diocesane della Regione pastorale di Puglia. In questo il Direttore segue gli indirizzi della Conferenza Episcopale Pugliese e partecipa alle riunioni indette dal Delegato regionale.
Attività di partneriato
Art. 14 – La Caritas diocesana, compatibilmente alla propria natura e possibilità, può stabilire rapporti di partnership con altre organizzazioni di ispirazione cristiana presenti sul territorio locale o nazionale e con enti amministrativi locali a sostegno dei bisogni e delle problematiche del territorio.
Durata delle cariche
Art. 15 – Tutte le cariche attinenti la Caritas diocesana hanno la durata di un quinquennio e possono essere rinnovate. Tuttavia, per esigenze pastorali diverse, il Vescovo potrà disporre diversamente in qualsiasi momento.
Estinzione
Art. 16 – L’estinzione della Caritas diocesana potrà essere deliberata dal Vescovo, il quale disporrà anche la devoluzione delle risorse di cui essa dispone ad attività caritativo-assistenziali diocesane.